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Tribunali Emilia-Romagna > Mansioni superiori
Data: 21/02/2000
Giudice: Velotti
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 13/00
Parti: Rossi / Poste Italiane EPE
TRIBUNALE DI FORLI’ - PASSAGGIO DA QUADRO DI 2° LIVELLO A QUADRO DI 1° LIVELLO- SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - DURATA DELLA PRESTAZIONE NECESSARIA PER ACQUISIRE LA SUPERIORE QUALIFICA: TRE MESI


Il termine di sei mesi per l'operatività dell'istituto della promozione automatica nei casi in cui il superiore inquadramento oggetto della domanda comporti il passaggio da un livello ad un altro, previsto dall'art. 6 settimo comma del CCNL dell'Ente Poste - in deroga alla previsione contenuta nell'art. 2103 cod. civ. secondo quanto previsto dall'art. 6 legge n. 190/1985 - in caso di assegnazione temporanea del dipendente a mansioni proprie della categoria quadri, non si applica nell'ambito della categoria dei quadri. E' quanto ha stabilito il Tribunale di Forlì, aderendo all'opinione espressa di recente dalla Suprema Corte in analoga fattispecie (Cass. 5.5.1999, n. 4516), sul presupposto che la norma di cui alla legge n. 190/1985, avente natura derogatoria di un principio generale - quello che prevede alla promozione automatica dopo tre mesi di esercizio di mansioni superiori - sia norma di stretta interpretazione: "deve pertanto aversi riguardo al suo tenore letterale dal quale si desume che l'assegnazione alle mansioni superiori di cui all'art. 2 della medesima legge, cioè a quella dei quadri, non può che concernere i lavoratori appartenenti ad una diversa categorias




Tribunali Emilia-Romagna > Mansioni superiori
Data: 20/01/1999
Giudice: Giuliano
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 763/99
Parti: Docci / Poste Italiane EPE
TRIBUNALE DI FORLI’ - PASSAGGIO DI CATEGORIA - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - INTERRUZIONE PER TRE GIORNI DELLA PRESTAZIONE NECESSARIA PER ACQUISIRE LA SUPERIORE QUALIFICA - CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ


Un dipendente delle Poste Italiane veniva distaccato a svolgere mansioni di quadro di 2° livello per un periodo superiore a sei mesi, peraltro interrotto dal rientro per tre giorni della titolare dell'Ufficio, in precedenza (e successivamente ancora) distaccata ad altro ufficio, e rivendicava conseguentemente il diritto al superiore inquadramento considerando l'interruzione come mai avvenuta in quanto di natura fittizia e perché fraudolentemente disposta. L'Ente Poste resisteva evidenziando che l'assegnazione a mansioni superiori doveva intendersi finalizzata a coprire temporaneamente un posto da assegnarsi in via definitiva mediante una procedura di concorso, ed il Pretore aveva accolto tale impostazione escludendo l'intento fraudolento dell'E.P. nell'interruzione dello svolgimento di mansioni superiori. I giudici dell'appello, al contrario, accoglievano la domanda del lavoratore affermando una serie di principi di portata generale. Il primo di questi è quello secondo cui per "lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto" si intende "soltanto quello la cui prestazione lavorativa sia divenuta temporaneamente impossibile per una delle cause tassativamente indicate dagli artt. 2110 e 2111 c.c. o da altre analoghe disposizioni di legge, e non anche il lavoratore destinato provvisoriamente a lavorare fuori dall'azienda o in altro reparto della medesima (v. Cass. 5794/84, 1964/83)". Il collegio, inoltre, avendo accertato che il rientro formale della titolare per tre giorni (con contestuale concessione per lo stesso periodo, di tre giorni di congedo ordinario) era stato disposto dal datore di lavoro al fine dichiarato ed esclusivo di impedire all'appellante la maturazione della qualifica superiore, ha precisato la portata ed i limiti della sentenza Cass. S.U. n. 1203/1995, che considera non illegittima l'interruzione se finalizzata a consentire l'utile svolgimento di procedure concorsuali per la copertura del posto. Secondo il Tribunale di Forlì: a) in primo luogo occorre "che una procedura di concorso sia posta in essere, anteriormente o contestualmente alla adibizione temporanea del lavoratore alle mansioni superiori, e non sia dilazionata eccezionalmente e capziosamente"; b) inoltre "è il datore di lavoro onerato a dimostrare l'esistenza di una simile procedura concorsuale, essendo tale circostanza un fatto impeditivo della altrimenti certa illegittimità del frazionamento dei periodi meramente diretto alla frustrazione della aspettativa al diritto ex art. 2103 c.c." Escludendo il Tribunale, nel caso di specie, che una procedura di assegnazione di quel posto mediante concorso giustificasse il comportamento del datore di lavoro, accoglieva l'appello riconoscendo la superiore qualifica rivendicata